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Statuto A.N.P.S.

Associazione Nazionale della Polizia di Stato 

 

(già ANGPS, Ente Morale per Decreto Presidenziale N.820 del 7.10.1970, L. 1.4.1981, n.121 – art.10) MODIFICHE STATUTO A.N.P.S. APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 13/2/2011 APPROVATE DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 10/4/2011 APPROVATE DALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA IN DATA 21/7/2011 REGISTRATO DALLA PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO IN DATA 11/11/2011 IN VIGORE DAL 26/11/2011 2

TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI Art. 1 – Costituzione 1. L‟ Associazione Nazionale della Polizia di Stato, già Associazione Nazionale delle Guardie di Pubblica Sicurezza, eretta Ente Morale con D. P. R. 7/10/1970, n. 820, è costituita in Roma. 2. L‟Associazione Nazionale della Polizia di Stato è ente di volontariato secondo le norme previste dall‟art. 3 della legge 266/91. 3. Essa viene posta sotto la vigilanza e tutela del Ministro dell‟ Interno. Presidente Onorario dell‟ Associazione è il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 4. Il Ministro dell‟Interno, ovvero l‟autorità delegata: a) vigila che l‟Associazione, ontologicamente legata ai valori della Polizia di Stato, svolga ogni attività in conformità degli obiettivi e delle finalità perseguite dall‟ Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nell‟assoluto rispetto delle norme ordinamentali e statutarie. b) tutela l‟Associazione garantendo supporto e sostegno, a livello centrale, attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, a livello periferico, attraverso il funzionario referente presso le Questure. 5. L‟Autorità di Vigilanza, nel pieno rispetto dell‟autonomia dell‟Associazione può inviare messaggi, formulare quesiti e richiedere l‟acquisizione di atti al Presidente Nazionale, quando ciò sia reso necessario per assolvere ai compiti di cui ai precedenti commi. 6 . Il Presidente, se richiesto dalla stessa Autorità di Vigilanza, ha l‟obbligo di rendere edotto il Consiglio Nazionale e l‟Assemblea Nazionale dei Soci delle suddette comunicazioni. 7. L‟Associazione fa parte integrante del Consiglio Permanente delle Associazioni d‟Arma. Art. 2 – Scopi 1. L‟ Associazione è apolitica, apartitica, non sindacale ed ha lo scopo di: a) tramandare le tradizioni della Polizia di Stato, promuovere e cementare l‟ unione di tutti i suoi appartenenti, di qualsiasi grado e qualifica, in congedo ed in servizio, rafforzandone i vincoli di fratellanza e curandone gli interessi; b) svolgere ogni possibile assistenza morale, culturale, ricreativa e sportiva, promovendo le iniziative a tale scopo necessarie, ivi comprese quelle intese ad assecondarne le attese di ordine economico ed amministrativo; c) attuare rapporti di solidarietà con le Associazioni d‟ Arma e con le altre aventi scopi affini; d) istituire, ove possibile, gruppi di volontariato per le iniziative di ordine sociale ed interventi in materia di Protezione Civile, coordinati dalla Presidenza Nazionale. e) effettuare servizi volontari anche attraverso convenzioni con Enti pubblici e privati. Tali convenzioni potranno essere contratte esclusivamente dal Presidente Nazionale, o da suo Delegato, che ne controllerà l‟esecuzione. Art. 3 – Bandiera e Medagliere 1. L‟ Associazione, sia per gli Organi Centrali che Periferici, è autorizzata all‟ uso della Bandiera Nazionale. 2. E‟, altresì, autorizzata all‟ uso di un medagliere fregiato delle ricompense dell‟ Ordine Militare d‟ Italia e delle Medaglie d‟ Oro, d‟ Argento e di Bronzo al valor Militare ed al valore e merito Civile, concesse alle Bandiere già appartenenti ai disciolti Corpi delle Guardie di P. S. e della Polizia Femminile, nonché quelle attribuite alla Polizia di Stato a norma dell‟ art. 27 della L. 1° aprile 1981, n. 121, ed agli appartenenti ai predetti Corpi fin dalla loro costituzione. 3. La Bandiera ed il Medagliere, nelle manifestazioni ufficiali, sono scortate da due soci in abito sociale. 4. L‟A.N.P.S. è rappresentata da un proprio stemma identificativo, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento di esecuzione. TITOLO II SOCI Art. 4 – Soci 1. L‟ Associazione Nazionale della Polizia di Stato è composta da: a) Soci Effettivi; b) Soci Simpatizzanti; c) Soci Benemeriti; 3

d) Soci Onorari; e) Soci Sostenitori. 2. Sono Soci Effettivi gli appartenenti a qualsiasi qualifica della Polizia di Stato o dei disciolti Corpi della P.S. e della Polizia Femminile, sia in servizio che in congedo. 3. I soci effettivi in servizio non possono svolgere alcun incarico ispettivo 4. Sono Soci Simpatizzanti il coniuge, i genitori, i figli ed i fratelli o sorelle, purché maggiorenni, degli appartenenti alla Polizia di Stato di cui al comma 2 del presente articolo, anche se deceduti. Inoltre sono Soci Simpatizzanti gli appartenenti ai ruoli del personale civile dell‟Amministrazione dell‟Interno, gli appartenenti alle altre Forze di Polizia, alle Forze Armate e alle Forze di Polizia Territoriale, in servizio e in congedo. 5. Sono Soci Benemeriti le persone, gli Enti, gli Uffici che con la loro opera abbiano acquisito titolo di particolare merito nei confronti dell‟ Associazione. 6. Sono Soci Onorari: i già Capo della Polizia; i Vice Capo della Polizia; i Prefetti ed i Questori in sede; le Medaglie d‟ oro ed i grandi Invalidi di Guerra e per Servizio, appartenenti o appartenuti all‟ Amministrazione della Pubblica Sicurezza. 7. Sono, altresì, nominati Soci Onorari dal Consiglio Nazionale dell‟ Associazione, su proposta dei Consigli Sezionali, i genitori, il coniuge superstite ed i figli di appartenenti ai disciolti Corpi delle Guardie di P. S. e della Polizia Femminile e alla Polizia di Stato di ogni ruolo, ordine, qualifica e grado, caduti in servizio, nonché i Cappellani Militari che hanno prestato servizio nel disciolto Corpo delle Guardie di P. S. e gli Assistenti Spirituali della Polizia di Stato. 8. Sono Soci Sostenitori, previo approfondito accertamento delle qualità morali e civili, tutte quelle persone che condividono le idee, i programmi e le finalità dell‟Associazione , e che dimostrano particolare simpatia e sensibilità nei confronti della Polizia di Stato. 9. Non possono far parte dell‟Associazione, ad alcun titolo, i destituiti dall‟Amministrazione della P.S. o coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso. 10. I soci rinviati a giudizio per delitto doloso, o sottoposti a misure restrittive della libertà personale, sono sospesi dalla qualità di socio sino alla definizione dei relativi procedimenti. Art. 5 – Acquisizione della qualifica di socio. 1. La qualifica di Socio Effettivo, Simpatizzante e Sostenitore si acquista a domanda e previa accettazione, con delibera, del Consiglio di Sezione. 2. La qualifica di Socio Benemerito è conferita dal Consiglio Nazionale su richiesta motivata della Sezione della città di residenza di colui o dell‟Ente a cui deve essere conferita. Art. 6 – Tessere 1 Ai Soci viene rilasciata una tessera, conforme a quanto stabilito nel Regolamento di attuazione. Art. 7 – Iscrizione 1. I Soci Effettivi, Simpatizzanti e Sostenitori sono iscritti o ad una delle Sezioni della Provincia di residenza o ad una di loro gradimento. Art. 8 – Doveri del Socio 1. Tutti i Soci hanno il dovere di: a) partecipare alla vita dell‟ Associazione frequentando la Sezione di appartenenza e cooperare al suo potenziamento morale e materiale; b) corrispondere annualmente, e senza ritardi, la quota associativa; c) mantenere comportamenti ed atteggiamenti consoni ai principi ed all‟ etica degli appartenenti alla Polizia di Stato. Art. 9 – Diritti dei Soci 1. I Soci hanno diritto di: a) fregiarsi del distintivo sociale; b) indossare l‟ abito sociale dell‟ Associazione in occasione di raduni sociali o di manifestazioni ufficiali; c) partecipare alle Assemblee delle Sezioni e dei Gruppi a cui appartengono; d) frequentare i locali sociali; e) fruire in genere di tutti i servizi e vantaggi assicurati dall‟ Associazione; f) ricevere le pubblicazioni dell‟ Associazione. 4

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio 1. La qualità di socio si perde per: a) dimissioni; b) morosità; c) esclusione. 2. Il Socio è dimissionario quando manifesta la sua volontà di dimissioni presentandole, per iscritto, al Presidente della Sezione di appartenenza entro tre mesi prima della scadenza dell‟anno sociale, con la contestuale restituzione della tessera. 3. Il Socio che non provvede al versamento della quota sociale entro tre mesi dalla scadenza, deve essere sospeso, con deliberazione del Consiglio di Sezione, dall‟ esercizio dei diritti sociali e diffidato per iscritto dal Presidente a provvedere alla sua regolarizzazione. Trascorsi ulteriori tre mesi dalla diffida, e persistendo nella sua morosità, perde la qualifica di Socio. Egli, tuttavia, può essere riammesso, previo pagamento delle quote non versate, su delibera del Consiglio di Sezione, a seguito di nuova istanza. 4. Si perde la qualifica di Socio per esclusione quando ricorrano le condizioni di cui all‟ art. 45 del presente Statuto. 5. Il Socio dimissionario, moroso od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati. TITOLO III ORGANI SOCIALI CAPO I IN GENERALE Art. 11 – Gli Organi in generale. 1. Gli Organi dell‟ Associazione sono centrali e periferici. 2. Sono Organi Centrali dell‟Associazione: a) L‟ Assemblea Nazionale dei Soci; b) Il Consiglio Nazionale; c) Il Presidente Nazionale; d) Il Vice Presidente Vicario e) I Vice Presidenti Nazionali; f) Il Segretario Economo; g) Il Collegio Nazionale dei Sindaci – Revisori dei Conti; h) Il Collegio Nazionale dei Probiviri; 3. Sono Organi Periferici dell‟ Associazione: a) Le Sezioni; b) I Gruppi. 4. Le cariche centrali di Presidente Nazionale, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente Nazionale, Segretario Economo, Collegio Nazionale dei Sindaci e Collegio Nazionale dei Probiviri, non possono essere ricoperte dai Soci effettivi in servizio, mentre per il Consiglio Nazionale si applica quanto stabilito nel successivo art. 15. CAPO II ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI Art. 12 – Assemblea Nazionale dei Soci. 1. L‟ Assemblea Nazionale dei Soci è l‟ Organo sovrano dell‟ Associazione, ne rappresenta la volontà e delibera su tutti gli argomenti ad essa demandati. 2. In particolare suoi compiti sono: a) dare al Consiglio Nazionale indicazioni sull‟ attività dell‟ Associazione; b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo; c) eleggere le cariche sociali centrali dell‟Associazione; d) modificare lo Statuto; e) sciogliere l‟ Associazione e devolverne il patrimonio. 5

3. Ogni Sezione è rappresentata dal proprio Presidente. 4. Nell‟Assemblea Nazionale dei Soci, convocata per le elezioni degli Organi Centrali, ogni Sezione è rappresentata dal Presidente o da eventuali delegati nominati dal Consiglio di Sezione tra i soci effettivi. 5. Il numero dei Delegati di ogni Sezione è stabilito in uno ogni cento Soci o frazioni superiori a cinquanta soci. 6. Nel caso di comprovato impedimento del Presidente, questi sarà sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza, da altro delegato del Consiglio di Sezione. 7. La nomina dei delegati di Sezione, con il relativo verbale, dovrà pervenire alla Presidenza Nazionale almeno venti giorni prima dalla data fissata per le elezioni degli Organi Nazionali. (Regolamento) Art. 13 – Funzionamento dell’ Assemblea Nazionale dei Soci. 1. L‟ Assemblea Nazionale dei Soci è valida, in seduta ordinaria, qualora i membri presenti rappresentino i due terzi del totale di essi, in prima convocazione, e qualunque ne sia il numero, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un‟ ora dopo la prima. 2. L‟ Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale ed elegge, su proposta di questi, due segretari e due questori. 3. All‟ Assemblea deve essere presente il Segretario Generale. 4. Le deliberazioni vengono prese con voto palese per alzata di mano. Su proposta di almeno un terzo dei membri presenti possono essere prese per appello nominale o a scrutinio segreto. 5. Per la sfiducia degli Organi Centrali e per le elezioni degli stessi si procede sempre a scrutinio segreto. 6. L‟Autorità di Vigilanza può richiedere copia dei verbali delle sedute dell‟Assemblea Nazionale. Art. 14 – Convocazioni e riunioni. 1. L‟ Assemblea Nazionale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale. 2. Essa si riunisce in via ordinaria, di norma in Roma, una volta all‟ anno, entro il 31 marzo. 3. L‟ Assemblea Nazionale dei Soci deve essere convocata dal Presidente dell‟ Associazione in via straordinaria: a) qualora venga deliberata dal Consiglio Nazionale per affari improvvisi ed urgenti, b) quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un quinto dei Presidenti di Sezione c) su richiesta dell‟Autorità di Vigilanza, in casi di particolare necessità e urgenza. 4. L‟ Assemblea Nazionale dei Soci deve essere convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, almeno sessanta giorni prima della data prevista per la riunione, con l‟ indicazione dell‟ ordine del giorno, a cui devono essere allegati tutti i documenti ritenuti necessari alla sua migliore conoscenza. 5. Qualora il Presidente dell‟Associazione non convochi l‟Assemblea Nazionale dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, entro i termini e con i modi di cui ai commi precedenti, l‟Autorità di Vigilanza ne verifica le cause ostative. Qualora necessario, convoca l‟Assemblea Nazionale dei Soci, dandone comunicazione agli organi statutari. CAPO III CONSIGLIO NAZIONALE Art. 15 – Consiglio Nazionale. 1. Il Consiglio Nazionale è costituito da 19 membri eletti dall‟ Assemblea Nazionale dei Soci, a maggioranza semplice, tra coloro che avranno presentato la propria candidatura secondo le modalità stabilite dal successivo Titolo IV. 2 Al fine di garantire la rappresentatività in seno al Consiglio Nazionale, i Soci in servizio alla data delle elezioni, possono essere eletti alla carica di Consigliere Nazionale in numero non superiore a cinque unità. 3. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. 4. I Consiglieri Nazionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, per il restante periodo, dai primi dei non eletti. 5. I Consiglieri Nazionali che sono assenti, senza giustificato motivo, per tre Consigli, anche non consecutivi nell‟arco di un anno, sono dichiarati decaduti nella seduta successiva alla terza assenza. 6. I Consiglieri Nazionali che per tre volte, senza giustificato motivo, partecipano solo in parte ai lavori del Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti qualora dal loro allontanamento anticipato dalla seduta derivi la mancanza del numero legale. Art. 16 – Compiti e riunioni. 6

1. Compiti del Consiglio Nazionale sono: a) tracciare le linee guida e la politica generale dell‟ Associazione; b) attivare le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali; c) deliberare la convocazione dell‟ Assemblea Nazionale dei Soci; d) amministrare il patrimonio sociale; e) deliberare il bilancio preventivo e consultivo, compilato dal Segretario Generale, per la definitiva approvazione da parte dell‟ Assemblea Nazionale dei Soci; f) indire periodicamente un Raduno Nazionale o un convegno del Sodalizio; g) curare la disciplina. h) Convocare, anche su richiesta del Presidente Nazionale, la Conferenza dei Presidenti di Sezione. (Regolamento) 2. Riunioni del Consiglio Nazionale: a) Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi su convocazione del Presidente Nazionale e negli altri casi previsti dallo Statuto; b) Il Consiglio Nazionale si riunisce in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità, su convocazione del Presidente Nazionale, su proposta motivata di almeno nove Consiglieri o dell‟Autorità di Vigilanza. c) Di ogni seduta viene redatto il processo verbale da parte del Segretario Generale che lo sottoscrive unitamente al Presidente Nazionale. CAPO IV PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI ED UFFICIO DI PRESIDENZA Art. 17 – Elezione del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti. 1. Il Consiglio Nazionale elegge tra i suoi Membri il Presidente Nazionale e quattro Vice Presidenti Nazionali di cui uno con funzioni Vicarie. Art. 18 – Compiti del Presidente Nazionale. 1. Il Presidente Nazionale: a) ha la rappresentanza legale dell‟ Associazione; b) convoca e presiede l‟ Assemblea Nazionale dei Soci e il Consiglio Nazionale; c) vigila sulla vita sociale dell‟ Associazione, d) dà puntuale esecuzione senza ritardo alle delibere del Consiglio Nazionale e ne vigila l‟applicazione. e) Conferisce deleghe ed incarichi ai Vice Presidenti e ai Consiglieri Nazionali f) Comunica all‟Autorità di Vigilanza gli avvenimenti più significativi di carattere istituzionale e gestionale. g) adempie, nell‟ambito della propria autonomia funzionale, agli obblighi derivanti dalle comunicazioni effettuate dall‟Autorità di Vigilanza ai sensi dell‟art.1. h) contrae le convenzioni, con Enti pubblici o privati, che dovessero coinvolgere l‟Associazione Art. 19 – I Vice Presidenti Nazionali. 1. Il Vice Presidente Nazionale Vicario sostituisce in caso di impedimento o di assenza il Presidente Nazionale, assumendone tutti i compiti e le prerogative. Può essere delegato, esplicitamente dal Presidente Nazionale, alla trattazione di particolari problematiche, tenendolo tempestivamente informato. 2. Qualora anche il Vice Presidente Nazionale Vicario fosse indisponibile, la carica sarà temporaneamente assunta dal Vice Presidente Nazionale più anziano per età, ed in caso di parità, per anni di anzianità associativa. 3. I Vice Presidenti Nazionali hanno compiti di coordinamento generale nelle rispettive aree di competenza territoriale: Settentrionale, Centrale, Meridionale. Art. 20 – Ufficio di Presidenza 1. L‟Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, elabora le proposte di indirizzo sull‟attività associativa che il Presidente porta alla valutazione del Consiglio Nazionale. 2. Il Presidente Nazionale, per lo svolgimento delle attività connesse alla sua funzione, si avvale di una Segreteria coordinata da un Segretario Generale. 3. Il Segretario Generale, proposto dal Presidente Nazionale, viene nominato dal Consiglio Nazionale ed è scelto fra i Soci effettivi che posseggono provate capacità tecniche. 4. Compiti del Segretario Generale sono: 7

a) dirigere la Segreteria secondo le direttive del Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti e del Consiglio Nazionale; b) predisporre gli Ordini del Giorno dell‟ Assemblea Nazionale dei Soci e del Consiglio Nazionale; c) redigere i verbali delle riunioni di tutti gli Organi a cui partecipa; d) partecipare, su richiesta del Presidente Nazionale, ai lavori del Consiglio Nazionale, dei Comitati o delle Commissioni da esso istituiti, senza diritto di voto. e) assumere, su preciso incarico dell‟Ufficio di Presidenza, le informazioni concernenti gli adempimenti statutari delle Sezioni, nonché curare particolari tematiche di volta in volta affidategli dal medesimo Ufficio, al quale riferisce prontamente; f) custodire ed arricchire l‟Archivio storico dell‟associazione e della sua Rivista, ponendosi quale punto di riferimento per le pubblicazioni e per l‟organizzazione di eventi e manifestazioni, sia locali che nazionali; g) curare la tenuta e l‟aggiornamento del registro dei Soci, nonché l‟efficienza del sistema informatico del Sodalizio. CAPO V SEGRETARIO ECONOMO Art 21 Nomina e funzioni. 1. Il Segretario Economo è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, e scelto fra i Consiglieri Nazionali. In difetto, è scelto, dal Consiglio Nazionale, fra i Soci Effettivi, non in servizio, che posseggano provate capacità tecniche. 2. Nel caso che il Segretario Economo non sia nominato tra i Consiglieri Nazionali, deve, comunque, partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale, dei Comitati e delle Commissioni da esso istituiti, senza diritto di voto. 3. Il Segretario Economo ha il compito di: a) curare la tenuta delle scritture contabili; b) provvedere al servizio di cassa, con l‟ obbligo di renderne conto ad ogni riunione del Consiglio Nazionale e su richiesta di quest‟ ultimo; c) custodire ed aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili. 4. Il Segretario Economo può tenere in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dal Consiglio Nazionale. Gli importi eccedenti vanno depositati presso un Istituto di credito o versato su conto corrente postale. 5. Il Segretario Economo può, qualora si rendesse necessario per il volume di lavoro conseguente ai compiti assegnatigli, avvalersi, della collaborazione di un socio effettivo non in servizio, avente la necessaria capacità amministrativo-contabile, previa approvazione del Consiglio Nazionale CAPO VI DISPOSIZIONI COMUNI Art. 22 – Ratifica. 1. Le nomine del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale Vicario, dei Vice Presidenti Nazionali, dei Consiglieri Nazionali e del Segretario Economo devono essere ratificate dall‟Autorità di Vigilanza. Art. 23 – Sfiducia. 1. Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di revocare gli incarichi conferiti nel caso di gravi inadempienze. Il provvedimento è adottato con votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice. Per la revoca dell‟incarico di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario Economo è richiesta la maggioranza qualificata del Consiglio Nazionale. 2. Nelle suddette ipotesi, in caso di accertata inerzia da parte del Consiglio Nazionale, l‟Autorità di Vigilanza, dopo averne stimolato l‟intervento, può sciogliere il Consiglio Nazionale, nominare un Commissario Straordinario ed indire nuove elezioni. CAPO VII COLLEGIO DEI SINDACI Art. 24 – Collegio dei Sindaci. 8

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre Membri Effettivi e due Supplenti eletti dall‟ Assemblea Nazionale dei Soci contemporaneamente all‟ elezione delle altre cariche sociali centrali, e nomina al suo interno il Presidente. Il bilancio consuntivo annuale verrà certificato da un revisore dei conti, regolarmente iscritto all‟albo del Ministero di Grazia e Giustizia; 2. I Sindaci restano in carica per lo stesso periodo degli Organi Nazionali e sono rieleggibili. 3. Qualora, per un qualsiasi motivo, un Sindaco cessi dalle sue funzioni, è, per il tempo rimanente, sostituito dal primo dei non eletti. 4. I Sindaci non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche. 5. Compiti del Collegio dei Sindaci sono: a) verificare la regolarità delle registrazioni contabili, supportata dalla relativa documentazione; b) controllare la regolarità contabile e amministrativa delle delibere del Consiglio Nazionale; c) accompagnare i bilanci preventivi e consuntivi con una relazione, esprimendo il proprio parere motivato. 6. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e redige il processo verbale delle riunioni da presentare al Consiglio Nazionale con le opportune osservazioni, attraverso il Segretario Economo. 7. Il Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell‟Assemblea Nazionale dei Soci, senza diritto di voto. CAPO VIII COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 25 – Collegio dei Probiviri. 1. Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo dell‟ Associazione ed è costituito da cinque membri eletti, tra i Soci Effettivi, dall‟ Assemblea Nazionale dei Soci nella seduta per l‟ elezione delle cariche statutarie centrali. 2. Per la durata della carica, per la sostituzione, per la cessazione dalla carica stessa e per l‟ eleggibilità si applicano le norme previste per gli altri Organi Centrali. 3. Al Collegio dei Probiviri è affidato il giudizio: a) sui ricorsi dei Membri del Consiglio Nazionale, dei Presidenti e dei Consigli di Sezione, dei Membri del Collegio dei Sindaci Nazionale e di Sezione, contro i provvedimenti emessi a loro carico; b) sui ricorsi di cui all‟ art. 49; c) sui conflitti tra organi periferici e tra questi ed il Consiglio Nazionale. 4.Nel proprio ambito, il Collegio designerà il Presidente ed il Vice Presidente: quest‟ultimo sostituirà il Presidente in ogni caso d‟impedimento. 5. In sede consultiva, il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Consiglio Nazionale deve o può sottoporre al suo esame. 6. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche. 7. Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta all‟anno. 8. I giudizi, ai sensi del precedente punto 3, devono essere comunicati, a cura del Presidente Nazionale, all‟Autorità di Vigilanza. CAPO IX SEZIONI Art. 26 – Costituzione. 1. La base dell‟ attività associativa è la Sezione, la quale, nel suo ambito territoriale, realizza gli scopi dell‟ Associazione di cui all‟ art. 2 del presente Statuto. 2. Le Sezioni assumono la denominazione del comune dove hanno sede. 3. L‟ atto costitutivo delle Sezioni deve essere approvato dal Consiglio Nazionale che, durante la fase costitutiva, deve nominare un Commissario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Sezione. 4. La Sezione deve essere costituita con almeno 100 Soci di cui non meno di 50 Effettivi, fatte eccezioni per casi particolari autorizzati dal Consiglio Nazionale. 5. La Sezione deve essere dotata della bandiera nazionale e del labaro. Art. 27 – Scioglimento. 9

1. Il Consiglio Nazionale, a meno che non ricorrano le condizioni di cui alla seconda parte del comma 4 dell‟ art. precedente, deve deliberare lo scioglimento della Sezione il cui numero dei soci Effettivi si sia ridotto a meno di 50 unità, e tale riduzione si protragga per un anno. Art. 28 – Organi. 1. Gli Organi della Sezione sono: a) il Presidente; b) il Vice Presidente; c) il Segretario Economo; d) il Consiglio di sezione; e) il Collegio dei Sindaci; 2. Il Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci sono eletti a maggioranza dei voti dall‟ Assemblea dei Soci Effettivi della Sezione, tra coloro che abbiano prestato pregresso servizio effettivo di Polizia per almeno 5 anni,ovvero che abbiano ricoperto cariche sociali per almeno due mandati, e che abbiano presentato la propria candidatura almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni. 3. Il numero dei Consiglieri va da un minimo di quattro ad un massimo di dieci, secondo la seguente progressione: a) Sezioni con numero di Soci iscritti da 50 a 100: quattro Consiglieri; b) da 101 a 300: sei Consiglieri; c) da 301 a 500: otto Consiglieri; d) oltre i 500: dieci Consiglieri. 4. Il Consiglio di Sezione nomina, nella prima seduta, fra i suoi membri, il Vice Presidente nonché il Segretario Economo, che può essere un Socio appartenente a qualsiasi categoria, purché non in servizio attivo di polizia. In questo caso il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. 5. Per la sostituzione degli organi di Sezione che per qualsiasi causa cessino dalla carica prima della scadenza naturale del mandato si procede come segue: a) il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Sezione: in caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, è sempre nominato dal medesimo Consiglio; per i Consiglieri si applicano le norme di cui all‟art. 15 comma 4; b) per la nuova elezione del Presidente è convocata l‟ Assemblea dei Soci Effettivi dal Vice Presidente, che ne assume, pro tempore i poteri, provvedendo alla gestione ordinaria della Sezione. Art. 29 – Sindaci. 1. Ogni Sezione elegge, contestualmente al Consiglio di Sezione, tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. 2. I Sindaci non possono ricoprire altre cariche in seno alla Sezione. Art: 30 – Funzioni degli Organi di Sezione. 1. Gli Organi della Sezione esercitano le loro funzioni in analogia a quanto previsto per i rispettivi Organi Centrali, durano in carica per lo stesso periodo e sono rieleggibili. Art. 31 – Presidente. 1. Il Presidente della Sezione ne ha la rappresentanza ed agisce in nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi. Art. 32 – Vigilanza sulle Sezioni. 1. Tutte le cariche degli Organi della Sezione devono essere ratificate dal Consiglio Nazionale. 2. L‟ attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza del Consiglio Nazionale, il quale, in caso di violazione delle norme dello Statuto, le deve richiamare alla corretta applicazione delle stesse e, in caso di inottemperanza, o di altre gravi inadempienze,deve procedere allo scioglimento degli Organi sociali, nominando un Commissario per l‟ ordinaria amministrazione e per la fissazione delle nuove elezioni, dandone comunicazione all‟Autorità di Vigilanza. 3. I verbali dell„ Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio di Sezione devono essere trasmessi, in copia, al Consiglio Nazionale per il relativo controllo di legittimità. 4. Allorquando, in considerazione di perdurante conflittualità, o per qualsiasi motivo non sia possibile assicurare il corretto e sereno funzionamento degli Organi della Sezione, il Consiglio Nazionale deve nominare un Commissario con le modalità ed i poteri di cui al precedente comma 2, dandone comunicazione all‟Autorità di Vigilanza. 10

5. Contro ogni provvedimento preso dal Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Art. 33 – Assemblea dei Soci. 1. Il Presidente di Sezione deve convocare almeno una volta all‟ anno, in via ordinaria, l‟ Assemblea dei Soci. 2. Deve, inoltre, convocarla in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta per iscritto, e con l‟ indicazione obbligatoria dei motivi e degli argomenti all‟ O. d. G., da almeno un terzo dei Soci Effettivi. La discussione deve vertere esclusivamente sugli argomenti indicati nella richiesta, pena la nullità di quanto deliberato al di fuori di essi. 3. Nel caso previsto dal comma precedente l‟ Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. Se entro tale termine il Presidente non vi provvede, l‟ Assemblea sarà convocata dal Consiglio entro ulteriori sessanta giorni, sempre su richiesta dei proponenti. 5. Tutti i Soci dei Gruppi fanno parte dell‟ Assemblea di Sezione. Art. 34 – Gruppi. 1. Il Consiglio di Sezione può deliberare la costituzione di Gruppi con un numero di Soci Effettivi non inferiori a dieci unità in comune al di fuori del territorio comunale della Sezione ma all‟ interno di quello provinciale. 2. La costituzione di Gruppi deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale. 3. Presso i maggiori Istituti di Istruzione della Polizia di Stato possono essere costituiti Gruppi con un numero di Soci Effettivi non inferiore a dieci unità. 4. I Soci dei Gruppi sono considerati a tutti gli effetti appartenenti alla Sezione dalla quale esse dipendono. Art. 35 – Organi dei Gruppi. 1. I Gruppi sono retti da un Delegato nominato dal Consiglio di Sezione; esso ha facoltà di partecipare al Consiglio di Sezione senza diritto di voto. 2.L‟incarico di Delegato del Gruppo è incompatibile con le cariche sezionali 3. I Gruppi devono rimettere ogni anno al Consiglio di Sezione una relazione sulla loro attività. Art. 36 – Vigilanza. 1. L‟ attività dei Gruppi è soggetta al controllo del Consiglio di Sezione il quale, in caso di giusta causa, può rimuovere il Delegato, nominandone un altro al suo posto. CAPO X RIMBORSI SPESE Art. 37 – Rimborsi. 1. Le Cariche Sociali, sia centrali che periferiche, non danno diritto ad alcuna retribuzione. 2. E‟ ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute dai Membri degli Organi Centrali e Periferici o dai singoli Soci nell‟ interesse o per attività legata all‟ Associazione. 3. E‟ riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese per i componenti degli Organi Centrali sostenute per la partecipazione alle riunioni indette in sede nazionale, o per doveri di rappresentanza. 4. Analogamente è riconosciuto il rimborso a quanti altri abbiano sostenuto oneri finanziari nell‟ interesse dell‟ Associazione. 5. Nel Regolamento saranno stabilite le modalità dei rimborsi. TITOLO IV SISTEMA ELETTORALE Art. 38 – Elezione degli Organi Centrali. 1. Il Presidente Nazionale indice le elezioni per il rinnovo degli Organi statutari centrali novanta giorni prima della loro scadenza, convocando l‟ Assemblea Nazionale dei Soci; 11

2. Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno una Commissione Elettorale composta da cinque membri, tra cui viene eletto un Presidente. Segretario della Commissione è il Segretario Generale che non ha diritto di voto; 3. Coloro che intendano proporre la propria candidatura dovranno presentarla per iscritto non oltre sessanta giorni prima delle votazioni alla Sezione di appartenenza. 4. Possono proporre la propria candidatura tutti i Soci Effettivi che risultino in regola con i doveri sociali; 5. Tra tutte le candidature il Consiglio di Sezione può indicare alla Commissione Elettorale Centrale i nominativi dei candidati che siano soci effettivi con almeno 15 anni di pregresso servizio effettivo di Polizia e almeno cinque anni consecutivi di iscrizione , in ragione di uno per Sezioni fino a 200, due per Sezioni fino a 400, tre per Sezioni fino a 600 e quattro per Sezioni fino a 800 Soci. Per le Sezioni con più di 800 Soci possono essere indicate non più di cinque candidature. 6. Si possono altresì indicare, quali candidati, i soci che hanno già ricoperto, per un intero mandato, sia una carica sociale nazionale che la carica di Presidente di Sezione. 7. Contro l‟esclusione della candidatura l‟interessato può proporre ricorso alla Commissione Elettorale, con le modalità fissate dalle norme regolamentari. 8. Il Presidente della Sezione trasmette alla Commissione Elettorale l‟elenco dei candidati ammessi entro i tempi indicati nel Regolamento di Attuazione. 9. La Commissione Elettorale, dopo la verifica della regolarità della presentazione delle candidature e delle condizioni di ammissibilità all‟elettorato passivo, e la decisione sui ricorsi, stila, in lista unica, l‟elenco dei candidati ammessi. La stessa è, altresì, competente a dirimere eventuali altre controversie in materia elettorale Art. 39 – Votazioni. 1. L‟ Assemblea Nazionale dei Soci procede alle votazioni nel giorno in cui viene convocata dal Presidente Nazionale. 2. Prima della distribuzione delle schede l‟ Assemblea, su proposta del Presidente Nazionale uscente nomina una nuova Commissione Elettorale composta da cinque membri: un Presidente, due Scrutatori e due Segretari. Di tale Commissione non può far parte alcun candidato. 3. Insediata la Commissione Elettorale si dà inizio alle operazioni di voto. 4. Ogni membro dell‟Assemblea dei Soci esprime un voto. 5. Ad ogni elettore viene consegnata una scheda per ogni Organo da eleggere. 6. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a: a) diciannove per l‟ elezione dei componenti il Consiglio Nazionale; b) tre per l‟ elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci; c) cinque per l‟ elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 7. La votazione avviene a scrutinio segreto e gli elettori, dopo aver votato, depositano la scheda elettorale in apposite urne, una per ogni Organo da eleggere. Art. 40 – Scrutinio e proclamazione degli eletti. 1. Al termine delle votazioni iniziano le operazioni di scrutinio delle schede votate effettuate dalla Commissione Elettorale di cui al comma 2 del precedente art. 39. 2. Sono da considerarsi nulle quelle schede che contengano un numero di preferenze, segni o scritte al di fuori di quelle previste. 3. Devono essere scrutinate prima le schede relative all‟ elezione dei componenti il Consiglio Nazionale, poi quelle relative all‟ elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci ed, infine, quelle relative ai componenti il Collegio dei Probiviri. 4. Terminate le operazioni di scrutinio e accertata la regolarità delle votazioni il Presidente della Commissione Elettorale di cui al comma 2 dell‟ art. 39, proclama gli eletti stilando la relativa graduatoria con l‟ indicazione del numero di voti riportato da ciascun candidato. Art. 41 – Convocazione degli eletti. 1. Entro e non oltre trenta giorni dalle elezioni il Presidente uscente deve convocare gli organismi neoeletti. Art. 42 – Elezione degli Organi Sezionali. 1) Il Presidente del Consiglio di Sezione indice le elezioni, per il rinnovo delle cariche sezionali almeno novanta giorni prima della loro scadenza con comunicazione diretta ai Soci; 12

2) Possono proporre la propria candidatura i soci effettivi in regola con i doveri sociali, con anzianità associativa di almeno tre anni alla data della convocazione delle elezioni. 3) Le candidature devono essere presentate in segreteria almeno quaranta giorni prima della votazione. 4) Le candidature possono essere presentate per la carica di Presidente, di Consigliere o di Sindaco. 5) Non è ammessa la candidatura a più di una carica. 6) Il Vice Presidente ed il Segretario Economo sono nominati dal Consiglio di Sezione nella prima riunione dopo l‟elezione 7) Il Consiglio di Sezione, nei dieci giorni successivi al termine utile per la presentazione, accerta la regolarità delle candidature e stila la lista dei candidati ammessi. La lista viene affissa all‟albo a cura del segretario. L‟esclusione dalla lista elettorale, entro cinque giorni, viene comunicata agli interessati i quali hanno facoltà di proporre, entro dieci giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione Centrale di Garanzia. 8) Il ricorso non sospende la procedura elettorale. 9) Se il ricorso è accolto la Commissione di Garanzia dispone l‟inserimento del ricorrente nella lista elettorale. 10) Le determinazioni della Commissione sono comunicate all‟interessato ed al Presidente di Sezione a cura del Segretario Generale. 11) I candidati alle cariche sezionali sono esclusivamente i soci effettivi, che risultano in regola con i doveri sociali, al momento della scadenza del termine della presentazione delle candidature; gli altri soci sono presi in considerazione esclusivamente per la formazione del quorum per la determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere. 12) Il Socio che, per qualunque motivo, non possa esprimere personalmente il voto, ha la facoltà di delegare, con atto scritto e firmato, altro socio effettivo in regola con i doveri sociali. Il socio può essere portatore di numero massimo di tre deleghe. 13) Per la votazione, i soci aventi diritto al voto sono coloro che risultino in regola con i doveri sociali entro il giorno precedente alla data delle elezioni. 14) E‟ ammesso il voto espresso personalmente o per delega scritta. Art. 43 – Votazioni. 1. L‟assemblea dei Soci procede alle votazioni nel giorno in cui viene convocata dal Presidente di Sezione. 2. Prima della distribuzione delle schede l‟Assemblea, su proposta del Presidente uscente , nomina la Commissione Elettorale composta da tre membri dei quali uno assume la carica di Presidente ed uno quella di segretario. Di tale Commissione non può far parte alcun candidato. 3. Insediata la commissione Elettorale, hanno inizio le operazioni di voto. 4. Ogni membro dell‟Assemblea dei soci esprime un voto. 5. Ad ogni elettore viene consegnata una scheda per ogni Organo da eleggere. 6. Se il numero di candidati lo consente, le tre schede possono essere sostituite da tre distinte sezioni riportate su un’unica scheda. In tal caso le eventuali nullità di una sezione non coinvolgono i voti delle altre due. 7. Ogni elettore può esprimere: a) Per l‟elezione a Presidente una sola preferenza; b) Per l‟elezione dei consiglieri un numero di preferenze tali da non superare il numero di Consiglieri da eleggere, a norma del comma 3 del precedente art. 28; c) Per l‟elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci possono essere espresse fino a tre preferenze; 8. La votazione avviene a scrutinio segreto e gli elettori, dopo aver votato, depositano la scheda elettorale nell‟apposita urna. Art. 44 – Scrutinio e proclamazione degli eletti. 1. Concluse le operazioni di voto la Commissione procede allo scrutinio delle schede. 2. Sono dichiarate nulle le schede che contengano un numero di preferenze superiore a quelle consentite, segni o scritte al di fuori di quelle previste. 3. Devono essere scrutinate prima le schede relative all‟elezione del Presidente, quindi quelle dei componenti il Consiglio Sezionale, poi quelle relative all‟elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci. 4. Se le sezioni sono riportate su un‟unica scheda, il Presidente della Commissione dà lettura prima del voto per il Presidente, quindi le preferenze per i singoli candidati a Consigliere e quindi quelle per i candidati a Sindaco. 5. Le nullità rilevate su una sezione della scheda non si estendono alle altre sezioni. 6. Terminate le operazioni di scrutinio e accertata la regolarità delle votazioni, il Presidente della Commissione Elettorale, di cui al comma 2 dell‟art. 43, proclama gli eletti stilando la relativa graduatoria con l‟indicazione del numero di voti riportati da ciascun candidato. Art. 45 – Convocazione degli eletti. 13

1. Entro e non oltre 10 giorni dalle elezioni, gli eletti devono presentare formale accettazione dell‟incarico. Il Presidente eletto, entro i successivi 10 giorni, deve convocare il Consiglio di Sezione per il conferimento delle cariche secondo la normativa statutaria. TITOLO V DISCIPLINA Art. 46 – Sanzioni. 1. Nei confronti del Socio che commette atti che ledano l‟ onorabilità o il prestigio dell‟ Associazione, delle Istituzioni, degli Organi sociali o di altri Soci, ovvero che tenga un comportamento contrario ai principi morali o agli scopi dell‟ Associazione stessa, devono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo scritto; b) sospensione; c) esclusione dall‟ Associazione. Art. 47 – Richiamo scritto. 1. Il richiamo scritto viene comminato dal Consiglio di Sezione quando il Socio abbia tenuto, per la prima volta, comportamenti non gravi di cui all‟ art.46. 2. La stessa sanzione può essere irrogata direttamente dal Consiglio Nazionale, qualora non vengano osservate disposizioni regolamentari di carattere generale. Art. 48 – Sospensione. 1. La sospensione viene comminata dal Consiglio Nazionale per i comportamenti di cui all‟ art.46 di particolare gravità, ovvero allorquando il Socio abbia riportato condanna non definitiva per delitti non colposi. Art. 49 – Esclusione dall’ Associazione. 1. L‟ esclusione dall‟ Associazione viene comminata dal Consiglio Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per comportamenti di cui all‟ art.46, più volte reiterati o di particolare gravità, per cui dal comportamento stesso derivi gravissima lesione all‟ immagine dell‟Associazione, nonché, in ogni caso, allorquando il Socio abbia riportato condanna definitiva per delitto non colposo. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Art.50 Sospensione Cautelare 1. Il Presidente Nazionale, in presenza di comportamenti di particolare gravità, per i quali è ipotizzabile la sanzione di cui all‟art.49, nelle more dell‟istruttoria disciplinare, può adottare nei confronti dell‟incolpato la sospensione cautelare dallo status di socio e da tutte le attività connesse. La sospensione cautelare non può superare mesi sei Art. 51 – Commissione di Disciplina. Il Consiglio Nazionale, all‟atto dell‟insediamento, nomina la Commissione Nazionale di Disciplina composta da tre Consiglieri Nazionali più un supplente, che dura per l‟intera legislatura. Alla stessa è affidata la competenza a svolgere l‟istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui agli artt. 48 e 49, e di quelli a carico dei suoi componenti. Sulla base delle proposte della Commissione di Disciplina, il Consiglio Nazionale adotta i conseguenti provvedimenti di competenza. Art. 52 – Contestazioni. 1. Nessun procedimento disciplinare può adottarsi se non dopo la contestazione degli addebiti e sentite le difese. 2. Il provvedimento adottato deve essere notificato al trasgressore, per iscritto, a mezzo lettera riservata, raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 53 – Ricorsi. 1. Contro i provvedimenti disciplinari di cui all‟ art. 47 e 48, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della notifica, al Collegio dei Probiviri. 14

2. Il ricorso non sospende gli effetti immediati del provvedimento. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE CAPO I PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI Art. 54 – Patrimonio. 1. Il patrimonio dell‟ Associazione è costituito dai beni, titoli e valori di sua proprietà. Art. 55 – Mezzi finanziari. 1. Le entrate dell‟ Associazione sono ordinarie e straordinarie. 2. Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dai contributi obbligatori dei soci, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale. 3. Le entrate straordinarie sono costituite da stanziamenti, sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato, di persone fisiche, di Enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali. 4. La ripartizione dell‟ entrate, sia ordinarie che straordinarie, tra la Presidenza Nazionale e le Sezioni a cui vengono versate, è stabilita dal Consiglio Nazionale. 5. L‟Associazione ha il divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione. CAPO II BILANCIO Art. 56 – Esercizio finanziario. 1. L‟ esercizio finanziario dell‟ Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. I Bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla Presidenza Nazionale, sono approvati dal Consiglio Nazionale. La delibera del Consiglio Nazionale deve essere ratificata dall‟Assemblea dei Soci entro il trenta aprile di ogni anno. 3. Dell‟avvenuta approvazione deve essere data immediata comunicazione all‟Autorità di Vigilanza. 4. I bilanci consuntivi delle Sezioni sono compilati dai Segretari di Sezione e deliberati dai Consigli di Sezione entro il 31 marzo di ciascun anno, e trasmessi entro trenta giorni al Consiglio Nazionale per il controllo. TITOLO VII GIORNALE NAZIONALE CAPO I GIORNALE NAZIONALE Art. 57 – Periodico Fiamme d’Oro. 1. L‟ Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha, quale organo ufficiale di stampa, il periodico “Fiamme d‟ Oro”, con sede amministrativa presso la Presidenza Nazionale e dotato di un suo autonomo regolamento. TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 58 – Regolamento di esecuzione. 15

1. Il Consiglio Nazionale predisporrà entro sei mesi dall‟ approvazione del presente Statuto sia il relativo Regolamento di esecuzione che il regolamento per la gestione della rivista Fiamme d‟Oro, che saranno sottoposti alla ratifica delle autorità previste dalle normative vigenti. Art. 59 – Modifiche allo Statuto. 1. Il presente Statuto può essere modificato in tutto o in parte, anche in singoli articoli, su proposta del Consiglio nazionale o della maggioranza assoluta dell‟Assemblea nazionale dei Soci. 2. Le modifiche possono essere apportate con i voti favorevoli della maggioranza dei soci presenti nell‟Assemblea Nazionale dei Soci in seduta straordinaria. Art. 60 – Scioglimento dell’ Associazione. 1. Quando la maggioranza assoluta dei Soci Effettivi richieda lo scioglimento dell‟ Associazione, il Presidente Nazionale, su delibera del Consiglio Nazionale, convoca l‟ Assemblea Nazionale dei Soci in seduta straordinaria. 2. Per essere approvata, la proposta di scioglimento deve riportare il voto favorevole dei . dei soci effettivi. 3. Contemporaneamente allo scioglimento, deve essere approvata la devoluzione del patrimonio dell‟ Associazione ad un Ente che annoveri, fra i propri scopi ,l‟ assistenza agli appartenenti all‟ Amministrazione della Polizia di Stato. Art. 61 – Nuove cariche sociali. 1. Entro un anno dall‟ entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente Nazionale deve indire le elezioni per il rinnovo degli Organi Centrali. Art. 62 – Diritti acquisiti. 1. Con l‟ entrata in vigore del presente Statuto sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle categorie dei soci previste dal precedente Statuto. Art. 63 – Disposizione finale. 1. Il presente Statuto sostituisce quello approvato dall‟Assemblea Generale Straordinaria del 10 novembre 2007 e , ratificato dall‟Autorità di Vigilanza, entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di registrazione ad opera dell‟Autorità competente.